Disabili e supermercati: solo dati essenziali
Privacy: caso concreto di trattamento di dati sensibili indispensabili per adempiere agli obblighi derivanti da un rapporto di fornitura all'interessato di beni, di prestazioni o di servizi.
Nella Newsletter 339 pubblicata dal Garante della Privacy il 24 giugno 2010 viene richiamato un recente provvedimento adottato dal Garante relativo al trattamento di dati sensibili da parte di una catena di supermercati.
Tale provvedimento è interessante sia in quanto richiama il generale principio di proporzionalità nel trattamento dei dati personali, sia perché ribadisce le condizioni per trattare dati sensibili in ordine alla fornitura di beni, prestazioni o servizi.
Principio di proporzionalità
L’art. 11, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 196/2003, dopo aver stabilito che i dati personali oggetto di trattamento devono essere pertinenti e completi, prevede che tali dati debbano essere trattati in maniera non eccedente “rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati”.
Nel provvedimento qui in esame, il Garante ha stabilito che la raccolta di dati personali al fine di concedere dei benefici ad un cliente – nel caso concreto la gratuità della consegna a domicilio della spesa - non è di per sé illecita, tuttavia diventa sproporzionata qualora vengano trattati dati eccedenti rispetto alla finalità perseguita quali - nel caso concreto - le copie dei verbali di invalidità, contenenti anche dati sensibili inutili al fine di concedere il beneficio richiesto.
In tema di principio di proporzionalità il Garante aveva avuto ...
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